Assenza di SCIA e irregolarità fiscali: il controllo della Guardia di Finanza
Il Comune di Cesenatico ha emesso in data 10 aprile 2026 un’ordinanza restrittiva (N. 120) che impone il divieto immediato di prosecuzione dell’attività per un esercizio operante nel settore della produzione di pasticceria fresca e bar. Si trova nei pressi di Piazza Costa. Il provvedimento nasce da una serie di controlli incrociati che hanno portato alla luce una situazione di totale irregolarità amministrativa e lavorativa.
L’iter burocratico è iniziato a seguito di un’ispezione della Guardia di Finanza – Tenenza di Cesenatico. Durante il controllo sugli obblighi di certificazione fiscale, le fiamme gialle hanno richiesto l’esibizione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), documento obbligatorio per l’esercizio dell’attività.
Dagli accertamenti è emerso che:
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Nessuna SCIA era stata presentata presso lo sportello SUAP del Comune.
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L’attività risultava inattiva presso la Camera di Commercio, mancando la relativa denuncia di avvio.
La titolarità formale dei locali risultava ancora in capo a una società precedente, nonostante un subingresso tentato nel 2022 a cui non era seguita la regolare comunicazione di cessazione o aggiornamento.
Il blocco dell’Ispettorato del Lavoro e le sanzioni non pagate
Oltre alle mancanze amministrative, la situazione è stata aggravata dai rilievi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini-Forlì-Cesena. L’ente aveva già adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale il 2 aprile 2026 (N. 12) per contrastare il lavoro irregolare e garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Nonostante il tempo concesso, la società non ha provveduto a:
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Regolarizzare le violazioni riscontrate durante le verifiche.
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Effettuare il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste.
Di conseguenza, l’Ispettorato ha confermato l’impossibilità di revocare la sospensione, portando il Comune a intervenire con l’ordinanza di divieto definitivo di prosecuzione
Conseguenze legali e possibilità di revoca
L’ordinanza ha effetto immediato. L’amministrazione comunale ha inoltre avvertito che l’eventuale inottemperanza al divieto comporterà il deferimento all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Come può riaprire l’attività?
Il provvedimento non è irreversibile. Il Comune ha precisato che l’ordinanza potrà essere revocata solo quando la società avrà regolarizzato tutte le condizioni prescritte dalla normativa vigente, presentando la documentazione necessaria e sanando le pendenze con l’Ispettorato del Lavoro.

