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Sta facendo discutere la vicenda che ha coinvolto un hotel del Lido di Venezia, condannato a corrispondere complessivamente circa 60.000 euro a una lavoratrice che aveva prestato attività per soli cinque giorni.

A una prima lettura il risultato può sembrare sproporzionato. In realtà, la condanna non è legata alla brevissima durata del rapporto, ma agli errori commessi nella gestione dell’assunzione e del successivo licenziamento.

I fatti

La lavoratrice aveva iniziato a frequentare l’azienda e, secondo quanto accertato dai giudici, aveva già svolto attività riconducibili al rapporto di lavoro tra il 21 e il 26 marzo 2024.

Il contratto di assunzione a tempo indeterminato, contenente anche il patto di prova, è stato però sottoscritto soltanto il 28 marzo.

Pochi giorni dopo, il 5 aprile, la lavoratrice è stata licenziata oralmente con la motivazione del mancato superamento del periodo di prova.

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La difesa del datore di lavoro

L’azienda ha sostenuto che, prima della firma del contratto, la lavoratrice non avesse ancora iniziato a lavorare.

Secondo la difesa, in quei giorni si sarebbe limitata a:

  • provare la divisa;
  • ricevere il badge aziendale;
  • familiarizzare con l’ambiente di lavoro;
  • sottoscrivere successivamente il contratto.

È stato inoltre evidenziato che l’hotel era ancora chiuso al pubblico e che, quindi, non vi sarebbe stata alcuna effettiva prestazione lavorativa.

Perché i giudici hanno respinto questa tesi

I giudici, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto che la realtà dei fatti fosse diversa.

Le testimonianze raccolte hanno dimostrato che la lavoratrice aveva già iniziato a svolgere attività funzionali all’organizzazione aziendale. In particolare, la familiarizzazione con il programma gestionale degli ordini è stata qualificata come attività tipica dell’avvio di un rapporto di lavoro e non come una semplice fase preparatoria.

Anche il fatto che l’albergo fosse ancora chiuso non è stato ritenuto decisivo. Secondo il Tribunale, era del tutto plausibile che fossero in corso attività lavorative interne necessarie alla preparazione dell’apertura della struttura.

Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato considerato già iniziato prima della sottoscrizione del contratto.

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Le conseguenze

Proprio perché il rapporto era già in essere, il patto di prova, firmato solo successivamente, è stato dichiarato nullo.

È bene ricordare, infatti, che il patto di prova deve essere stipulato necessariamente prima dell’inizio della prestazione lavorativa. Se il lavoratore ha già iniziato a lavorare, il patto non può essere validamente introdotto in un momento successivo.

Venuto meno il patto di prova, anche il licenziamento fondato sul mancato superamento della prova è stato dichiarato illegittimo.

La società è stata quindi condannata al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dalla legge, dell’indennità sostitutiva della reintegrazione scelta dalla lavoratrice, dei contributi previdenziali e delle spese legali dei due gradi di giudizio, fino a raggiungere un importo complessivo di circa 60.000 euro.

Cosa insegna questa decisione

Questa sentenza ricorda un principio fondamentale: tutti gli adempimenti relativi all’assunzione devono essere completati prima dell’effettivo inizio dell’attività lavorativa.

Anche attività considerate “preparatorie”, come l’affiancamento, la formazione operativa o l’utilizzo degli strumenti aziendali, possono essere qualificate come prestazione lavorativa se inseriscono concretamente il lavoratore nell’organizzazione dell’impresa.

Per questo motivo è fondamentale che contratto di lavoro e patto di prova siano sottoscritti prima dell’inizio di qualsiasi attività, evitando situazioni che potrebbero esporre il datore di lavoro a contenziosi con conseguenze economiche rilevanti.

 

Studio Faggiotto Samorè

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