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L’aveva annunciata alcune ore fa e ora il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, firma la nuova ordinanza del 10 marzo 2020 dopo l’ultimo decreto ministeriale del Capo del Governo che ha blindato l’Italia a zona rossa per contrastare l’emergenza Coronavirus.

Vediamo punto per punto l’ordinanza dell’Emilia Romagna valida dall’11 marzo fino al 3 aprile.

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Evitare gli spostamenti.

Sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi, alle persone si chiede di spostarsi solo per:

– esigenze lavorative

– situazioni di necessità

– motivi di salute

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, deve attestare il motivo con l’autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal Dpcm dell’8 marzo 2020 (articolo 650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

Libertà di spostamento per lavoratori e merci.

Il Governo ha chiarito come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro lo può fare, ovviamente purché siano motivate. È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salutenon presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza, va sottolineato, che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.

È possibile uscire per fare la spesa: sbagliata la corsa ai supermercati.

Dunque, non esiste il divieto di uscire di casa, ma lo si deve fare solo per esigenze lavorative, sanitarie o di sussistenza, come fare la spesa. È lo stesso Governo a chiarirlo in una nota ufficiale, dove si dice: “Il decreto del Presidente del Consiglio firmato oggi prevede la possibilità di uscire di casa per motivi strettamente legati al lavoro, alla salute e alle normali necessità, quali, per esempio, recarsi a fare la spesa. Non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte. Non è necessario e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni. Non c’è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare”.

Sospesi nidi, scuole e Università.

Sono sospesi fino al 3 aprile i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche.

È sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinemateatripubscuole di ballosale giochisale scommesse e sale bingodiscoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

Chiusi musei e biblioteche.

Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.

Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18, un metro fra le persone.

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività. L’ordinanza regionale estende questa misura anche a pizzerie al tagliopiadinerietigelleriekebabgelaterie. Dispone inoltre che tutti questi esercizi, inclusi bar e ristoranti, siano SOSPESI NEI WEEK END.

Sarà sempre possibile la consegna a domicilio di queste bevande e alimenti, ma non l’asporto.

Aperte le attività commerciali, con accesso contingentato e distanza di 1 metro.

Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.

Chiusura medie e gradi strutture di vendita nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, para farmacie e punti vendita generi alimentari).

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell’attività.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione.

Mercati.

Sono chiusi tutti i giorni della settimana, con l’esclusione dei banchi alimentari laddove assicurino la distanza minima di 1 metro tra le persone.

Sospese palestre, piscina, centri sportivi.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, impianti nei comprensori sciistici, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

Luoghi di culto. Sospese le cerimonie funebri.

L’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiosecomprese quelle funebri.

Competizioni ed eventi sportivi.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito il loro svolgimento, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico. In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Ricorso a ferie e congedo.

Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.

Sospesi i concorsi.

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sospesi esami di guida.

Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione di tale sospensione.

Centri per anziani e disabili.

È sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità.

Parrucchiere, servizi estetici.

Nell’esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono, a far data dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, indossare una mascherina e guanti monousolavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.

Taxisti e NCC con guanti e mascherine.

Taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente devono indossare mascherina e guanti, e si raccomanda loro di eseguire sanificazioni frequenti del veicolo.

 
Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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