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Il bonus vacanze trova il suo codice tributo. È 6915 il “numero” da inserire nell’F24 per usufruire, da parte del fornitore del soggiorno, del credito d’imposta riconosciuto per la villeggiatura delle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di tempo presso le strutture ricettive del Belpaese. A istituirlo è l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020.

Che cos’è
L’articolo 176 del Dl n. 34/2020 riconosce un credito alle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di vacanza.
Il bonus, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast, è destinato ai nuclei familiari con Isee, in corso di validità, non superiore a 40mila euro, nella misura massima di 500 euro per i nuclei composti da tre o più persone, di 300 euro per le coppie e di 150 euro per i single.
Il credito è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto dal cliente, d’intesa con il fornitore presso il quale sono fruiti i servizi, e per il restante 20% come detrazione d’imposta al momento della dichiarazione dei redditi.

La procedura
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 ha definito le modalità di applicazione dell’articolo 176 prevedendo che:

  • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
  • dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto il fornitore recupera l’importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il modello F24
  • il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, anche in considerazione delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a terzi, pena lo scarto del modello F24
  • in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a istituti di credito o a intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

Per maggiori informazioni riguardanti le indicazioni operative sugli aventi diritto, le modalità di fruizione e tutti i passi da compiere per richiedere, attivare e utilizzare il bonus vacanze vi rinviamo alla lettura dell’articolo “Bonus vacanze: in arrivo dall’Agenzia le istruzioni e le modalità di fruizione” e a consultare la guida dell’Agenzia, “Bonus vacanze”, disponibile online sul sito web istituzionale che ospita le guide fiscali “L’Agenzia informa”. Infine, un pratico vademecum richiama in moduli schematici i principali dettagli del beneficio.
 
Il codice tributo

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24 è istituito il seguente codice tributo: 6915, denominato “Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
 
Al momento della compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo andrà riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 
Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2020”.
Infine ricordiamo che il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

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