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Da oggi parte – scortato da tanti dubbi – il “tax credit” vacanze. Oltre alle complesse procedure digitali per l’accesso al bonus, un ulteriore punto critico sarà la gestione della cessione del credito (strumento utilissimo per fornire liquidità alle imprese del settore) che, con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, sembrerebbe avere per il cessionario delle inaspettate limitazioni.

In particolare – come sottolinea il Sole 24 Ore – il provvedimento in relazione al meccanismo della cessione del credito puntualizza che il cessionario potrebbe fruirne “solo in compensazione” negandogli dunque la possibilità di ricederlo a terzi.

In effetti, l’articolo 176, comma 5 del Dl 34/2020 prevede che l’impresa possa cedere il proprio credito tramite la piattaforma disponibile in una sezione riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate accessibile secondo le modalità individuate nel provvedimento (identità Spid, credenziali Entratel/Fisconline, Carta nazionale dei servizi). Tale cessione è “complementare” all’utilizzo diretto in compensazione per cui l’impresa turistico ricettiva potrà scegliere, di volta in volta, la modalità più conveniente.

Lo stesso comma prevede che il «credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità del cedente». Da questa previsione risultava chiaro che il cessionario potesse alternativamente o cedere ulteriormente il credito ovvero utilizzarlo in compensazione. Al contrario il provvedimento dell’agenzia delle Entrate è inaspettatamente più restrittivo (e, crediamo, senza supporto normativo) e sembra privare il cessionario della possibilità di cedere a sua volta il credito. In effetti, il provvedimento (punto 4.2) stabilisce che «i cessionari utilizzano il credito di imposta esclusivamente in compensazione». Sul punto si attende dunque un ulteriore chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate, che interpreti in senso ampio quanto indicato restrittivamente nel provvedimento.

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