Con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul bonus vacanze. In particolare, rispondendo ad una serie di quesiti formulati in questi giorni dagli addetti ai lavori, la circolare ha specificato che “se il bonus non si usa non si può avere il rimborso”, ma se l’albergo non lo accetta “spetta comunque il credito d’imposta del 20 per cento del totale”. Unica condizione, presentare la fattura intestata a chi ha richiesto di utilizzare il bonus.
In ogni caso il bonus non può superare la spesa di 500 euro e può essere usato solo presso una struttura. Così se una famiglia di tre persone spende 400 euro, il bonus cui ha diritto è pari a 400 euro, di cui 320 euro come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Se invece si spendono 600 euro, si potrà utilizzare l’intero bonus di 500 euro, 400 euro sotto forma di sconto e 100 euro come credito d’imposta. Questo meccanismo è valido comunque, per cui, chiarisce l’Agenzia, “se l’albergo non accetta il bonus, si ha comunque diritto alla quota del 20 per cento del credito d’imposta, a fronte della fattura intestata a chi ha richiesto di utilizzare il bonus”.