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Le multe comminate ai cittadini di Cesenatico sorpresi dalla Polizia Municipale a fare la spesa all’Iper hanno sollevato nuovi dubbi tra l’opinione pubblica. I cittadini sono un po’ disorientati di fronte all’interpretazione delle norme. E allora, citando la specifica FAQ della Presidenza del Consiglio, chiariamo ulteriormente questo punto relativo agli “spostamenti tra Comuni per ragioni di spesa”.

“Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati – recita la norma – salvo che per specifiche ‘esigenze’ o ‘necessità’. Fare la spesa rientra sempre tra le cause giustificative degli spostamenti.

Laddove, quindi, il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità (anche in termini di maggiore convenienza economica) di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito entro tali limiti che dovranno essere autocertificati”.
A tale riguardo, è bene precisare che nel concetto di “spesa” rientrano solo le spese per generi alimentari. Dunque non potrei recarmi all’Iper per acquistare un paio di scarpe. Inoltre, lo spostamento verso un comune diverso da quello in cui si abita può considerarsi legittimo in specifiche condizioni. Quando viene rispettato il criterio della contiguità e vicinanza territoriale indicato nella FAQ. Dunque, anche se l’Iper si trova nel comune di Savignano e non confina quindi con Cesenatico, per chi, ad esempio, abita a Villamarina, l’Iper rientra nei casi di “vicinanza territoriale”.

Infine gli spostamenti, così come declinati nella FAQ prima citata, non possono essere comunque ammessi tra regioni confinanti (art. 2, comma 4, lett. a) e b) del DPCM 3 novembre 2020). Ma questo non ci riguarda.

Perché allora i cittadini di Cesenatico sono stati multati? Perché semplicemente al momento del fermo da parte della Polizia Municipale non hanno fornito dichiarazioni plausibili sulle ragioni di quello spostamento. Ovvero non hanno saputo spiegare per quale tipologia di prodotto erano stati costretti a sconfinare a Savignano Mare.

 
 
 
 

Altra domanda ricorrente: posso spostarmi in un comune diverso da Cesenatico per esigenze connesse al servizio alla persona (parrucchieri, estetisti)?

L’art. del DPCM 3 novembre 2020 vieta, con l’art. 2, comma 4, lett. b, ogni spostamento, con qualunque mezzo, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Nel corpo delle disposizioni contenute nell’art. 2 sono declinate le eccezioni a tale divieto.

L’esame dell’art. 2, nonché delle disposizioni contenute nell’ordinanza adottata dal Presidente della regione Emilia-Romagna il 12 novembre 2020, induce a ritenere esclusi dalle eccezioni de quibus gli spostamenti tra Comuni o Regioni per esigenze connesse ai servizi alla persona o estetisti, a meno che nel territorio comunale non sia registrata l’assenza di siffatti servizi.

Analogo orientamento viene espresso con riguardo a gommisti, carrozzerie, autofficine e lavanderie.
Tale orientamento trae origine dalla ratio delle disposizioni adottate sia in sede centrale che a livello regionale tese, in primis, alla salvaguardia della salute pubblica in un’ottica di bilanciamento con le esigenze primarie indicate nelle stesse disposizioni.

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