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Lo scorso anno era stato accolto tra diffidenze e pregiudizi ma, alla fine, malgrado le procedure per nulla semplici per ottenerlo, il bonus vacanze aveva aiutato la lenta ripresa del turismo romagnolo. Oggi si spera di ottenere lo stesso effetto, anche perché per spendere il voucher c’è tempo fino al 31 dicembre 2021. Dopo quella data, a meno d’improbabile rinnovi o di ulteriori proroghe, il benefit scadrà. Sul sito dell’agenzia delle Entrate, da qualche giorno, è disponibile la guida aggiornata sulla misura. Ecco quello che c’è da sapere dopo gli ultimi aggiornamenti.

Che cos’è e a chi spetta

Istituito a favore delle famiglie con Isee non superiore a 40.000 euro, il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché – ultima novità – per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator. Il decreto Milleproroghe ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione. Pertanto, chi ha già ottenuto il bonus al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino a fine anno.

Utilizzo esteso ad agenzie viaggi e tour operator

Regole invariate: può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi abbia effettuato la richiesta. È riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione, per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale, per il solo anno 2020, o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato – si legge nella guida delle Entrate – “il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione”.

La novità più rilevante è dunque l’utilizzo del bonus presso agenzie di viaggio e tour operator, tra i più duramente colpiti con riduzioni di oltre l’80% dei ricavi dall’inizio della crisi.

 
 
 
 

Nessun rimborso per mancato utilizzo

La guida include l’interessante sezione Domande e risposte con due puntualizzazioni che, in particolare, vi segnaliamo: nel caso si sia pagato il corrispettivo e utilizzato il bonus prima della partenza, cosa succede se si è impossibilitati a partire? L’importo dello sconto per bonus vacanze – chiariscono le Entrate – non può essere, in alcun caso, oggetto di rimborso da parte dell’operatore turistico nel caso di mancata fruizione del soggiorno. Il bonus può essere utilizzato in un’unica soluzione e senza possibilità di frazionamento; pertanto, non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri soggiorni turistici.

La restituzione del bonus indebitamente fruito

Altro aspetto importante: cosa deve fare chi ha usufruito nel 2020 di un bonus vacanze non spettante, a causa di una non corretta compilazione della dichiarazione Isee? Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui l’80% del bonus sia stato indebitamente fruito, può essere restituito, senza sanzioni e interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020 (modello 730/2021 e modello Redditi Persone fisiche 2021).

 

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