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La raccolta firme per chiedere l’eutanasia legale non decolla a Cesenatico. È possibile sottoscriverla all’urp, al piano terra della sede del comune lungo la sponda di ponente del porto canale.

Ad oggi sono 23 le firme totali. Di queste sono otto quelle di persone da fuori comune. Queste firme provengono da Cesena, Gambettola, Bologna, Milano e Brescia. A ui si aggiungono le altre 15 di cittadini di Cesenatico.

Per poter firmare è necessario recarsi all’urp nelle giornate di apertura al pubblico muniti di carta d’identità o documento di riconoscimento in corso di validità.

 
 
 
 

La campagna di raccolta firme è iniziata il 30 giugno e continuerà fino al 30 settembre. Il numero di firme da raccogliere per attivare il referendum per chiedere che in Italia sia legalizzata l’eutanasia è di 500mila firme.

Ecco una spiegazione circa la volontà di raccogliere almeno 500mila firme tratta dal sito dei promotori.

L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento teraputico”.

È però vero che molti casi ambigui creano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.

Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva).

Per questi motivi si prospetta efficace intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 cp. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; secondo poi la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull’art. 580 cp, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l’espressione “col consenso di lui” il cui significato risulta coordinato alle leggi dell’ordinamento e agli interventi della Corte.

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Alessandro Mazza

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