a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè
La pandemia prima, la guerra poi hanno accentuato le difficoltà delle nostre piccole imprese commerciali. I nostri sforzi sono sempre orientati a sostenere i nostri clienti cercando soluzioni atte a superare i momenti di crisi, tuttavia capita che qualcuno “getti la spugna “ sia per colpa della difficile congiuntura economica, sia per il mancato passaggio generazionale delle nostre imprese.
In alcuni casi esiste uno speciale “indennizzo” previsto dalla legge N.145/2018 riservato alle imprese commerciali che cessano definitivamente l’attività che qui brevemente riassumiamo:
DESTINATARI
- I soggetti che cessano l’attività devono essere iscritti Gestione Speciale Inps Commercianti, in qualità di TITOLARI o COADIUTORI;
- L’attività cessata deve essere di commercio al minuto in sede fissa (anche con somministrazione di cibi e bevande), attività commerciale su aree pubbliche (anche in forma itinerante), attività di somministrazione di cibi e bevande, agenti e rappresentanti di commercio (ma non i coadiutori)
N.B. NON rientrano tra i destinatari (elenco non esaustivo):
- a) esercenti attività commerciali all’ingrosso;
- b) esercenti «forme specialità di vendita al dettaglio elencate dall’art.4 del D.Lgs. 114/1998 (quali ad es., commercio online o vendita porta a porta)
- c) esercenti attività di intermediazione diverse da quella prevista dalla L. 204/1985 (ad es., agenti immobiliari, assicurativi, ecc.).
Rientrano, invece, i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente attività plurime (ad es., attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio), purché almeno una sia indennizzabile.
REQUISITI ANAGRAFICI
Il commerciante che cessa l’attività deve possedere i seguenti requisiti:
- almeno 62 anni se uomo almeno 57 anni se donna;
- alla data della domanda, deve risultare iscritto alla Gestione Speciale Commercianti per almeno 5 anni, anche NON continuativi, purché connessi all’attività commerciale cessata, per la quale si richiede l’indennizzo.
N.B.: nel caso di omissioni contributive, è prevista la possibilità di compensare l’omissione contributiva sull’importo della prestazione richiesta nei limiti di 1/5.
Tale possibilità, però, è esclusa nel caso in cui il soggetto non abbia MAI presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa, pur essendone obbligato.
CONDIZIONI
- cessazione definitiva dell’attività commerciale (che deve riguardare l’intera attività e NON i singoli rami aziendali);
- riconsegna al Comune di competenza (e NON vendita o donazione) dell’autorizzazione/licenza amministrativa o, comunque, comunicazione al Comune dell’avvenuta cessazione;
- cancellazione dal Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero dal Repertorio Economico Amministrativo (REA) per gli Agenti di Commercio.
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DECORRENZA
L’indennizzo spetta dal 1º giorno del mese successivo alla data della domanda ovvero dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti (compresa la cancellazione dal registro delle Imprese).
QUANTO SPETTA
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2022 questo valore è di 523,83 euro mensili.
L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l’applicazione di trattenute sindacali e/o l’erogazione di trattamenti di famiglia
DURATA DELL’INDENNIZZO
Spetta fino a tutto il mese di compimento dell’età pensionabile ordinaria prevista nella Gestione Speciale dei Commercianti.
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