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a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

La pandemia prima, la guerra poi hanno accentuato le difficoltà delle nostre piccole imprese commerciali. I nostri sforzi sono sempre orientati a sostenere i nostri clienti cercando soluzioni atte a superare i momenti di crisi, tuttavia capita che qualcuno “getti la spugna “ sia per colpa della difficile congiuntura economica, sia per il mancato passaggio generazionale delle nostre imprese.

 
 
 
 

In alcuni casi esiste uno speciale “indennizzo” previsto dalla legge N.145/2018 riservato alle imprese commerciali che cessano definitivamente l’attività che qui brevemente riassumiamo:

DESTINATARI

  1. I soggetti che cessano l’attività devono essere iscritti Gestione Speciale Inps Commercianti, in qualità di TITOLARI o COADIUTORI;
  2. L’attività cessata deve essere di commercio al minuto in sede fissa (anche con somministrazione di cibi e bevande), attività commerciale su aree pubbliche (anche in forma itinerante), attività di somministrazione di cibi e bevande, agenti e rappresentanti di commercio (ma non i coadiutori)

 

N.B. NON rientrano tra i destinatari (elenco non esaustivo):

  1. a) esercenti attività commerciali all’ingrosso;
  2. b) esercenti «forme specialità di vendita al dettaglio elencate dall’art.4 del D.Lgs. 114/1998 (quali ad es., commercio online o vendita porta a porta)
  3. c) esercenti attività di intermediazione diverse da quella prevista dalla L. 204/1985 (ad es., agenti immobiliari, assicurativi, ecc.).

Rientrano, invece, i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente attività plurime (ad es., attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio), purché almeno una sia indennizzabile.

REQUISITI ANAGRAFICI

Il commerciante che cessa l’attività deve possedere i seguenti requisiti:

  1. almeno 62 anni se uomo almeno 57 anni se donna;
  2. alla data della domanda, deve risultare iscritto alla Gestione Speciale Commercianti per almeno 5 anni, anche NON continuativi, purché connessi all’attività commerciale cessata, per la quale si richiede l’indennizzo.

N.B.: nel caso di omissioni contributive, è prevista la possibilità di compensare l’omissione contributiva sull’importo della prestazione richiesta nei limiti di 1/5.

Tale possibilità, però, è esclusa nel caso in cui il soggetto non abbia MAI presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa, pur essendone obbligato.

 

CONDIZIONI

  1. cessazione definitiva dell’attività commerciale (che deve riguardare l’intera attività e NON i singoli rami aziendali);
  2. riconsegna al Comune di competenza (e NON vendita o donazione) dell’autorizzazione/licenza amministrativa o, comunque, comunicazione al Comune dell’avvenuta cessazione;
  3. cancellazione dal Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero dal Repertorio Economico Amministrativo (REA) per gli Agenti di Commercio.

DECORRENZA

L’indennizzo spetta dal 1º giorno del mese successivo alla data della domanda ovvero dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti (compresa la cancellazione dal registro delle Imprese).

QUANTO SPETTA

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2022 questo valore è di 523,83 euro mensili.
L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l’applicazione di trattenute sindacali e/o l’erogazione di trattamenti di famiglia

DURATA DELL’INDENNIZZO

Spetta fino a tutto il mese di compimento dell’età pensionabile ordinaria prevista nella Gestione Speciale dei Commercianti.

Studio Associato Faggiotto Samorè – viale Raffaello Sanzio, 42  Valverde –  0547 86414 – info@studiofaggiottosamore.it – www.studiofaggiottosamore.it.

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