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Con l’avvicinarsi del periodo estivo, molti lavoratori dipendenti riceveranno un importo extra (cd. “quattordicesima”), che va ad aggiungersi alla normale retribuzione per 12 mensilità ed alla tredicesima, erogata a titolo di gratificazione feriale.

A differenza della tredicesima mensilità, il cui calcolo è effettuato in generale nel periodo natalizio, a stabilire chi ha diritto alla quattordicesima sono i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro applicati.

Alla luce dei vari CCNL che prevedono l’erogazione della quattordicesima mensilità, possiamo affermare che l’istituto è generalmente corrisposto nel mese di luglio, con qualche eccezione – come nel caso del CCNL Studi Professionali – che prevede l’erogazione entro il mese di giugno.

È possibile derogare a tale regola, che prevede per l’appunto l’erogazione una tantum, mediante il riconoscimento della quattordicesima mese per mese, stipulando un accordo aziendale oppure individuale con il lavoratore. In questo caso, però, occorre assicurarsi che il risultato prodotto sia uguale rispetto all’erogazione una tantum nei predetti mesi.

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Soggetti interessati

Ma chi sono nello specifico i lavoratori che hanno diritto alla quattordicesima mensilità?

Ebbene, una volta individuato che il CCNL applicato al lavoratore contempla al suo interno la disciplina della “mensilità aggiuntiva”, ne hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti in forza presso l’azienda con:

  • contratto a tempo indeterminato;
  • contratto a tempo determinato;
  • contratto d’apprendistato;
  • contratto a tempo pieno;
  • contratto a tempo parziale (chiaramente in quest’ultimo caso il rateo di quattordicesima è riproporzionato al minor orario prestato dal lavoratore).

Per quanto concerne il contratto intermittente (cd. “job on call” o “contratto a chiamata”), è ormai prassi comune che la quattordicesima mensilità venga inserita direttamente in aggiunta alla quota di retribuzione oraria.

Restano invece esclusi dall’erogazione le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.).

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Modalità di calcolo

Per quanto concerne le modalità di calcolo della quattordicesima il procedimento da seguire è pressoché uguale a quello previsto per l’erogazione della tredicesima mensilità. Quindi, per sapere quanto spetta di quattordicesima per ciascun lavoratore, bisogna prendere a riferimento principalmente due elementi:

  1. la retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore;
  2. il numero di mesi lavorati.

Laddove il rapporto di lavoro inizi nel corso del mese, oppure in caso di cessazione, vengono computati ai fini del calcolo soltanto le mensilità per cui si è lavorato per almeno 15 giorni.

Se ad esempio un lavoratore avesse iniziato a lavorare il 10 marzo 2022, per il mese di marzo maturerebbe il rateo di quattordicesima; al contrario, se il rapporto di lavoro sarebbe iniziato il 20 marzo 2022, per quel mese il lavoratore non avrebbe avuto diritto al rateo di quattordicesima, oltre alle ferie permessi e TFR.

Particolare attenzione meritano i compensi legati, invece, a straordinari, festivi o maggiorazioni. Tali istituti non devono essere considerati in quanto privi del carattere di continuità. Questo il principio in linea generale, poiché possono verificarsi situazioni in cui alcuni elementi rientrano nel computo della retribuzione utile al calcolo in quanto corrisposti in maniera assidua, come può essere il caso dell’indennità di turno notturno.

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Trattamento fiscale

Altro aspetto importante da sottolineare in merito alla quattordicesima mensilità è che essa non corrisponde al doppio della retribuzione mensile del lavoratore. Infatti, al contrario di quanto si possa pensare, le mensilità aggiuntive, tra le quali rientra per l’appunto la quattordicesima, non sono soggette a detrazioni fiscali. In altre parole, scontano l’Irpef piena (DPR 917/86), ossia quella lorda, senza alcuna detrazione. In altri termini, l’Irpef si applica come se l’emolumento fosse una mensilità separata senza effettuare nel mese di erogazione il cumulo con il reddito da lavoro dipendente derivante dalla mensilità ordinaria. Per questo motivo, la quattordicesima è pari circa all’85-90 % della retribuzione mensile.

Inoltre, le somme erogate a titolo di mensilità aggiuntive sono assoggettabili a contribuzione obbligatoria, a tassazione ordinaria e costituiscono retribuzione utile ai fini del TFR.

Maturazione

Una volta compreso come effettuare il calcolo della quattordicesima mensilità è bene sapere anche quando matura, ossia quali sono le assenze computate al fine del calcolo delle mensilità lavorate e quali rimangono invece escluse.

Assenze incluse nel calcolo della quattordicesima Assenze ed istituti esclusi dal calcolo della quattordicesima
  • congedo di maternità e paternità
  • malattia a carico del datore di lavoro
  • infortunio entro i tempi previsti dal proprio contratto
  • ferie
  • festività e permessi
  • congedo matrimoniale
  • riposo giornaliero per allattamento
  • congedo parentale
  • lavoro straordinario
  • lavoro notturno
  • scioperi
  • permessi
  • servizio di leva
  • assegni al nucleo familiare
  • aspettative
  • malattie e infortuni oltre le tempistiche stabilite nel contratto
  • malattia dei figli
  • assenze non giustificate
  • sospensione per provvedimento disciplinare

 

Conclusioni

È dunque possibile concludere che la quattordicesima è una mensilità aggiuntiva rispetto alla retribuzione base e alla tredicesima di un lavoratore, e viene generalmente erogata nel mese di luglio. Al contrario della tredicesima, l’elargizione della quattordicesima non è obbligatoria: è prevista solo in alcuni settori, e dipende dal contratto collettivo di riferimento. Quindi, viene erogata solo se appositamente scritto nel contratto tra le parti.. Generalmente, a beneficiare della quattordicesima mensilità, sono i lavoratori appartenenti ai seguenti settori: chimico, alimentare, autotrasporti e logistica, pulizie, terziario, commercio e turismo. Non beneficiano della quattordicesima mensilità, invece, gli stagisti, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi.

(Fonte : Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.)

 

Studio Associato Faggiotto Samorè

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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