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Ma cos’è il tirocinio formativo?

Chiariamo subito che non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato né autonomo ma di un’esperienza formativa che si propone di favorire l’incontro tra giovani, ma non solo, e mondo del lavoro presso datori di lavoro sia privati che pubblici.

Quali caratteristiche devono possedere i tirocinanti ?

Il requisito fondamentale è l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione (articolo 1 D.lgs 76/2005).

Non possono beneficiare di tirocini i professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche, ovvero riservate alla professione

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I tirocini possono avere caratteristiche diverse a seconda delle diverse condizioni del tirocinante:

  • condizioni di svantaggio (soggetti destinatari di tirocini inclusivi; iscritti L68/99;

  • svantaggiati ai sensi della L381/91; richiedenti asilo; vittime di tratta o di violenza). Se esiste una di queste condizioni di svantaggio, questo concorrerà a gestire diversamente i limiti di durata del tirocinio

  • condizione occupazionale (sospeso – disoccupato percettore di trattamenti di sostengo al reddito ). Se il tirocinante è percettore, questo concorrerà a gestire diversamente i limiti minimi di indennità previsti

Quanto può essere la durata di un tirocinio?

Durata Massima:

  • 6 mesi
  • 12 mesi: se il beneficiario è: persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991;
  • 24 mesi: persona con disabilità l.68” e se il tirocinio è di tipo “inclusione sociale”

Durata Minima:

2 mesi oppure 1 mese in caso di attività stagionale

Tutti i datori di lavoro possono attivare tirocini ?

Per poter attivare un tirocinio un datore di lavoro non deve:

  • fruire di ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa,

  • non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali;

  • aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti, eccetto quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali.

Inoltre il soggetto che ospita un tirocinante non può utilizzarlo per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio; è vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante, sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero; operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività.

Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale.

E’ altresì’ vietato realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (ma può prolungarlo fino alla durata massima prevista dalla legge).

Inoltre, deve:

  • essere in regola con la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

  • garantire il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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Quanti tirocini possono essere attivati?

Il numero di tirocinanti che un datore di lavoro può ospitare contemporaneamente dipende dal numero dei suoi dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato:

nelle unità produttive fino a 5 dipendenti, 1 solo tirocinante alla volta;

nelle unità produttive con 6/20 dipendenti, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;

nelle unità produttive con 21 o più dipendenti, un numero di tirocinanti equivalente al massimo al 10% dei dipendenti (per esempio, con 30 dipendenti, al massimo 3 tirocinanti).

E’ prevista un’indennità di partecipazione ?

La legge regionale fissa in euro 450,00 il rimborso spese minimo da corrispondere al tirocinante;

Per i percettori di ammortizzatori sociali:

  • lavoratori sospesi: l’erogazione dell’indennità in presenza di ammortizzatori è possibile solo fino al raggiungimento dell’importo minimo di indennità
  • disoccupati: è possibile cumulare NASPI e indennità

E’ possibile ridurre l’indennità di partecipazione

Il calcolo indennità mensile è effettuata sulla base delle presenze. L’intero importo è erogato a fronte del 70% delle presenze mensili previste nel progetto

Comunicazioni su salute e sicurezza

La legge di Bilancio ribadisce l’obbligo di comunicazione dei tirocini extra-curriculari e rafforza l’equiparazione del tirocinante al lavoratore subordinato, sancendo che il soggetto ospitante è obbligato, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.

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Studio Associato Faggiotto Samorè

Viale Raffaello Sanzio, 42  Valverde

Tel. 0547 86414 – info@studiofaggiottosamore.it

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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