Siamo in Agosto e spesso le aziende si apprestano ad un periodo di chiusura per ferie.
Ma quali sono le principali regole a cui devono attenersi i datori di lavoro?
Durata Minima e periodo di godimento
L’articolo 10, comma 1, del Dlgs 66/2003 stabilisce che – fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile – il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tuttavia occorre verificare anche il CCNL applicato il quale potrebbe prevedere periodi superiori.
In base alle disposizioni contenute nel Dlgs 66/2003 occorre distinguere tre distinti periodi riferiti alle ferie:
– primo periodo di 2 settimane (nell’ambito del periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge) da fruirsi, su richiesta del lavoratore, in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione, salvo deroga dei CCNL;
– secondo periodo di 2 settimane (nell’ambito del periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge), da fruirsi – anche in modo frazionato – entro diciotto mesi dal termine dell’anno di maturazione delle ferie, fatto salvo termini più ampi previsti dalla contrattazione collettiva.
– terzo periodo, ulteriore rispetto al periodo minimo di 4 settimane, da fruirsi, anche in modo frazionato, entro il termine stabilito dall’autonomia privata (contrattazione collettiva, contrattazione individuale, usi aziendali).
A chi spetta la decisione del periodo di ferie ?
Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro non in modo arbitrario, ma tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. Pertanto occorre considerare sia le necessità organizzative-produttive dell’impresa, sia quelle del lavoratore. Non esiste neppure la regola secondo la quale il 50% della scelta del periodo feriale spetta al datore ed il restante 50% al lavoratore. Pensiamo per esempio alle aziende che chiudono per ferie collettive per periodi medio lunghi. In questo caso il lavoratore dovrà adattarsi alle esigenze aziendali.
Cosa succede se non si riesce a rispettare i periodi previsti dalla legge?
La violazione di queste disposizioni comporta una sanzione amministrativa, di importo variabile in relazione al numero dei lavoratori coinvolti e del numero di annualità in cui le disposizioni sono state violate. Le sanzioni non sono applicabili nell’ipotesi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie – o quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva – nell’anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore; tra queste ultime, la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4908/2006 individua, a titolo di esempio, le assenze per maternità, malattia, infortunio e servizio civile.
Le ferie possono essere monetizzate ?
La legge prevede espressamente il divieto di monetizzazione delle ferie in riferimento al periodo minimo di quattro settimane. Fa eccezione il caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno; ne consegue che, per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, è ammessa in ogni caso la monetizzazione delle ferie.
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