a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè
Il Decreto Aiuti (art. 33 DL 50/2022 conv. in L. 91/2022) ha previsto l’istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell’indennità prevista dal medesimo Decreto per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti
Con il Decreto Aiuti ter, infine, si è previsto che l’indennità venga incrementata di € 150 a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000


Chi sono i beneficiari?
Il riconoscimento dell’indennità una tantum è disposto a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Chi è escluso?
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
A quanto ammonta l’indennità?
L’indennità è pari:
- a € 200 (indennità prevista dal Decreto Aiuti) per coloro che non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di € 35.000;
- a € 350 (indennità prevista dal Decreto Aiuti + integrazione prevista dal Decreto Aiuti ter) per coloro che non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di € 20.000.
Caratteristiche dell’indennità

Quali sono le condizioni ?
Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022
Il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli).
Tali soggetti possono accedere al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.
Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.
Per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli) il requisito contributivo viene verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Gli assicurati che richiedono l’indennità in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare
Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022

Presentazione della domanda
Al fine di ricevere l’indennità, i lavoratori dovranno presentare domanda telematica all’INPS entro il 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande sono le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale o attraverso gli Istituti di Patronato.
Come viene corrisposta l’indennità?
L’indennità è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
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