a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che si riconosce a tutti i lavoratori subordinati con contratti a tempo determinato o indeterminato. La tredicesima mensilità è nata con c.c.n.l. del 1937 per gli impiegati dell’industria ed è stata poi estesa anche agli operai con il Decreto Presidente della Repubblica n. 1070/60.
Pertanto, a differenza di altre mensilità aggiuntive, la tredicesima è stata resa obbligatoria da una legge e deve essere corrisposta a tutte le categorie di lavoratori.
La tredicesima è una gratifica natalizia che il lavoratore matura mensilmente (dal 1 gennaio al 31 dicembre), ma che viene erogata una volta l’anno, prima del periodo natalizio.
Come si determina l’importo della tredicesima?
L’importo di riferimento è quello dell’ultima mensilità percepita, quindi un importo pari alla mensilità di dicembre, se il contratto di lavoro è ancora in essere o pari all’importo dell’ultimo stipendio in caso di cessazione del contratto di lavoro.
Il lavoratore subordinato riceve la tredicesima in base al periodo in cui ha prestato servizio. L’importo della tredicesima sarà pari ad una mensilità se il lavoratore avrà lavorato l’intero anno, oppure sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro.
Tredicesima del contratto part-time.
Se il contratto di lavoro subordinato è part-time, la tredicesima matura in base alle ore di lavoro effettuate in rapporto al monte ore dei dipendenti full-time (es. la tredicesima sarà pari al 50% per part time di 20 ore settimanali, se il contratto di full-time ne prevede 40).
Elementi in base ai quali si calcola la tredicesima
Sono i contratti collettivi di lavoro che definiscono gli elementi retributivi su cui calcolare la tredicesima, tuttavia possiamo affermare che tutte le voci retributive che costituiscono la paga globale – di fatto – sono da considerarsi nel calcolo.
Alcuni elementi retributivi sono quasi sempre esclusi dal calcolo quali: lavoro straordinario, notturno e festivo effettuato saltuariamente, indennità per ferie non godute, premi, una tantum, rimborsi spese, indennità collegate a mansioni faticose.
Periodi durante i quali matura la tredicesima
Nel calcolo della tredicesima sono da considerare tutti i periodi di lavoro.
Tali periodi comprendo anche gli archi di tempo di assenza comunque retribuiti come: maternità, compreso l’eventuale periodo di astensione anticipata e congedi parentali, congedo matrimoniale, ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro e permessi retribuiti, malattia e infortunio nei limiti del periodo contrattuale di conservazione del posto, cassa integrazione, guadagni ad orario ridotto, riposi giornalieri per allattamento.
Non rientrano nel calcolo della tredicesima i periodi di aspettativa non retribuita, assenze per sciopero, periodi di assenza per malattie del figlio, servizio militare.
Trattamento previdenziale e fiscale
Nulla di particolare poiché la somma è interamente imponibile sia ai fini contributivi che fiscali.
La tredicesima in edilizia
Nel settore edile la tredicesima non viene corrisposta dal datore di lavoro, ma dalla cassa edile ove viene versata la contribuzione mensile, che provvede a liquidarla direttamente ai lavoratori.
La tredicesima per colf e badanti
Anche per questi lavoratori è previsto il pagamento della tredicesima mensilità. Per i collaboratori domestici/badanti retribuiti in misura fissa mensile, il calcolo è semplice perchè corrisponde a una mensilità della retribuzione eventualmente riproporzionata al periodo lavorato se inferiore a 12 mesi.
Per i lavoratori retribuiti ad ore il calcolo è un po’ più complesso.
Esempio: se una colf lavora presso la famiglia per tre ore la settimana a 7 euro l’ora il calcolo dovrà essere così effettuato:
- 7 euro x 3 ore = 21 euro la settimana;
- 21 euro per 52 settimane in un anno = 1.092 euro l’anno;
- 1.092 : 12 mesi = 91 euro di media mensile = importo della tredicesima dovuta.
Se il rapporto di lavoro è inferiore ad un anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro prestato.
Nessun contributivo aggiuntivo andrà versato il 10 gennaio sulla tredicesima corrisposta.
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