fbpx

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

Sappiamo quanto sia difficile coniugare il diritto di difesa con la normativa sulla privacy.

Un caso interessante sul quale si è espresso il Garante della Privacy ha riguardato un’azienda che, dopo l’interruzione della collaborazione con un’esponente di una cooperativa, ne aveva mantenuto attivo l’account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto e impostando un sistema di inoltro verso un dipendente della società.

Il Garante afferma che l’accesso all’account aziendale del dipendente dimesso è vietato al datore di lavoro anche se tale azione è necessaria per raccogliere prove da portare in giudizio.

consulenza lavoro e buste paga

Il caso

La collaboratrice, prima che si definisse il rapporto di lavoro con l’azienda, aveva raccolto, a nome dell’azienda stessa e tramite una casella mail aperta per l’occasione, i riferimenti di potenziali clienti incontrati ad una fiera.

Secondo l’azienda poi, il successivo tentativo di contattarli a nome della propria cooperativa aveva in seguito portato a un contenzioso giudiziale.

Quindi, nel timore di perdere i rapporti coi potenziali clienti, l’azienda non si era limitata a scrivere per spiegare loro che la persona era stata rimossa, ma ne aveva anche visionato le comunicazioni.

L’azienda, in quanto titolare del trattamento, non aveva, inoltre, fornito all’interessata né idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l’informativa sul trattamento dati.

email

La soluzione del Garante

Secondo il Garante, né l’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali. Per realizzare un bilanciamento degli interessi in gioco (necessità di prosecuzione dell’attività economica del titolare e diritto alla riservatezza dell’interessato) sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatico, con l’indicazione di indirizzi alternativi da contattare, senza prendere visione delle comunicazioni in entrata sull’account.

A nulla vale il fatto che il contratto di assunzione non fosse stato ancora firmato: nell’ambito di trattative precontrattuali, infatti, l’obbligo di informare gli interessati è espressione del principio di correttezza.

Studio Associato Faggiotto Samorè

Viale Raffaello Sanzio, 42  Valverde

Tel. 0547 86414 – info@studiofaggiottosamore.it

 www.studiofaggiottosamore.it

Inviando questo modulo acconsenti al trattamento dei dati secondo le vigenti norme di Privacy e diritto di autore. Per maggiori informazioni vai alla pagina Privacy e Cookie.

Leave a Reply