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a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

Sono un imprenditore con dieci dipendenti e non ho ben chiaro come funzioni la gestione delle ferie, a partire dalla maturazione, fino alla fruizione. In particolare, mi trovo sempre alle prese con residui molto elevati di ferie non godute e alcuni dipendenti si rifiutano di fruirle: vorrei capire quali sono gli obblighi che ho e le decisioni che posso prendere come datore di lavoro.

In primo luogo, è bene precisare come quello di godere di ferie annuali retribuite sia un diritto irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla nostra Costituzione, in particolare, dall’articolo 6, comma 3. Infatti, la funzione delle ferie è quella di consentire al lavoratore il recupero delle proprie energie psichiche e fisiche oltre che di dedicare tempo alle relazioni affettive e sociali. Vi sono poi altre disposizioni normative che regolano tale diritto, come l’articolo 2109, del Codice civile e l’articolo 10, del decreto legislativo 66/2003, ovvero la legislazione comunitaria, recepita da quest’ultimo provvedimento; anche i contratti collettivi si occupano di disciplinare la regolamentazione di questo istituto.

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Retribuzione e maturazione

Passando ai profili più operativi, durante il periodo di ferie, al lavoratore spetta la normale retribuzione, computando nella base di calcolo tutti gli elementi che sono erogati in via ordinaria. Quanto alla maturazione, questa avviene – in genere – in dodicesimi, in relazione ai mesi di servizio prestato: nel dettaglio, salvo diverse previsioni del contratto collettivo applicato dal datore, l’aver lavorato per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni comporta, di solito, la maturazione di un rateo mensile di ferie. Inoltre, le ferie maturano anche durante una serie di assenze, tra le quali: l’astensione obbligatoria e facoltativa della madre e il congedo di paternità, la malattia, le ferie stesse e il congedo matrimoniale. Invece, non maturano durante i periodi di aspettativa, lo sciopero e le assenze non giustificate, la sospensione per cassa integrazione a zero ore.

Tre periodi

Nell’elaborare il piano ferie, il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dal Dlgs 66/2003 che individua tre periodi diversi di godimento delle ferie annuali maturate: il primo, di almeno 2 settimane, da fruirsi in modo ininterrotto (su istanza del lavoratore, che lo deve richiedere per tempo, così da consentire al datore di organizzarsi) nel corso dell’anno di maturazione; il secondo, sempre di 2 settimane, da utilizzare anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva; il terzo periodo (se il Ccnl prevede più di 4 settimane di ferie annuali) può essere fruito anche in modo frazionato, ma entro il termine stabilito dall’autonomia privata, dal momento della maturazione, oppure monetizzato in accordo tra le parti.

Scelta da comunicare e concordare

Infine, venendo alla fruizione vera e propria, la determinazione del periodo di ferie – in mancanza di disciplina contrattuale – è lasciata al datore di lavoro, quale espressione del suo potere organizzativo dell’azienda, con il solo dovere di comunicazione preventiva al lavoratore e considerati gli interessi di quest’ultimo. Pertanto, il dipendente non può assegnarsi arbitrariamente il periodo feriale, essendo tenuto a concordare i giorni con il datore di lavoro. Invece, nel caso contrario ma tutt’altro che infrequente in cui sia il lavoratore a rifiutare di usufruire delle ferie oppure di aderire ad un calendario proposto dall’azienda, è opportuno che il datore di lavoro inviti il lavoratore a godere di un periodo di ferie entro un arco temporale stabilito, anche al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste in materia. Come estrema ratio, il datore – in presenza di un comportamento omissivo del lavoratore – ha il potere di collocarlo in ferie “forzate”.

Fonte: Il sole 24ore

Studio Associato Faggiotto Samorè

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