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Ancora un po’ di respiro per chi ha pendenze con l’Agenzia delle Entrare. E’ stato infatti prorogato a tutto il mese di febbraio il divieto di notificare atti di accertamento e comunicazioni di irregolarità. Nel contempo, il termine finale per trasmettere gli atti impositivi originariamente in scadenza a fine 2020 viene differito a febbraio 2022. La sospensione dei pagamenti all’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) si allunga ugualmente a fine febbraio. Pertanto, il versamento delle somme sospese dovrà essere effettuato, in via del tutto teorica, entro il mese di marzo. Il Dl 7/2021 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» sabato 30 gennaio) si è infatti solo limitato a posticipare di un mese tutte le scadenze senza precisare poi quando effettivamente ripartiranno notifiche e pagamenti.

Il Governo ha dunque disposto che tutti gli atti impositivi in scadenza a fine 2020, emessi entro dicembre dello scorso anno, devono essere notificati non prima del 1° marzo 2021 e non oltre la fine di febbraio 2022. Le medesime regole valgono per la totalità delle comunicazioni di irregolarità, derivanti dalle liquidazioni e dai controlli formali, a prescindere dalle annualità di riferimento.

 
 
 
 

Per tutto il mese di febbraio, dunque, continuerà il divieto di notificare cartelle di pagamento, fermi amministrativi e ipoteche. È altresì vietato avviare nuove azioni esecutive. Sono bloccati inoltre i pignoramenti degli stipendi, anche se avviati in precedenza.

Si conferma inoltre che se a marzo non si è in grado di versare per intero le somme sospese si può comunque chiedere la dilazione all’agente della riscossione. Al riguardo, si ricorda che per tutte le domande presentate entro la fine del 2021 nonché per le dilazioni pendenti all’8 marzo 2020 la soglia di tolleranza disposta ai fini della perdita del beneficio del termine è elevata da 5 a 10 rate non pagate. Inoltre, è aumentato da 60mila a 100mila euro il limite di debito entro il quale non occorre dimostrare la situazione di difficoltà economica. Ne deriva che entro tale importo il debitore è libero di scegliere la durata del piano di rientro.

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