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a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

Il quadro del divieto di licenziamento è assai complesso e frutto, come sempre, di forti pressioni sia dal mondo sindacale che datoriale.

La situazione è stata ulteriormente modificata dal DL 99/2021 e dal protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti sociali, al fine di “mitigare” gli effetti della scadenza del blocco dei licenziamenti fissata al 30 giugno 2021 per le imprese industriali (quelle con accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria-Cigo).

Ma vediamo con ordine:

  • Resta il blocco fino al 31 ottobre per i datori di lavoro che fruiscano (o che possano fruire) dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 (Fis-assegno ordinario, cassa integrazione in deroga Cigd, cassa integrazione per le imprese agricole – Cisoa) nel periodo 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e, comunque, per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. Si tratta prevalentemente delle imprese commerciali, artigiane, pubblici esercizi, studi professionali e imprese agricole.
  • Resta il blocco fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (ATECO 2007 – codici 13, 14 e 15) per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021 che possono accedere a 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 di trattamento ordinario di integrazione salariale senza il pagamento del contributo addizionale-Cigo.
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  • Resta il blocco fino al 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria – Cigo, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa. Per chi si avvale di questa facoltà, torna in vita, anche dopo il 30 giugno 2021, il divieto di licenziamento per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Si tratta prevalentemente delle imprese industriali.
  • Resta il blocco fino al 31 dicembre 2021, per i datori di lavoro che possono accedere ad ulteriori 13 settimane di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga fruibili fino al 31 dicembre 2021 senza il pagamento del contributo.

Ma se il datore di lavoro non vuole accedere all’ammortizzare sociale, può licenziare?

Come sempre la legge non è chiara. Tuttavia, anche alla luce dell’accordo sottoscritto dalle parti sociali che “raccomanda” l’attivazione dell’ammortizzare sociale prima di procedere al licenziamento, si ritiene opportuno mettere in atto tutte le misure offerte dalla legge al fine di preservare i rapporti di lavoro prima di procedere al licenziamento.

Studio Associato Faggiotto Samorè – viale Raffaello Sanzio, 42  Valverde –  0547 86414 – info@studiofaggiottosamore.it – www.studiofaggiottosamore.it.

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