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a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

Il decreto “Sostegni bis” ha introdotto, all’articolo 41, il contratto di rioccupazione.

Di cosa si tratta?

Consiste in un particolare contratto volto ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’incentivo è operativo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e va stipulato in forma scritta ai fini della prova e si fonda sulla riqualificazione professionale.

Infatti – condizione essenziale per l’assunzione con questo tipo di contratto – è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo. Il progetto ha una durata di 6 mesi.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono:

  • recedere dal contratto dando regolare preavviso. Durante tutto il periodo di preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continuerà ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione;
  • non recedere dal contratto. In tal caso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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Misura e durata dell’incentivo.

L’incentivo, introdotto dal decreto “Sostegni bis”, prevede:

  • l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
  • un periodo massimo di 6 mesi,
  • nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono esclusi dall’agevolazione i premi Inail.

Cosa succede se il lavoratore viene licenziato?

Il licenziamento comporta la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro. Questi i casi:

  • il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
  • il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
  • il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

E’ quindi quanto mai opportuno valutare attentamente con il proprio consulente del lavoro gli effettivi benefici derivanti dalla stipula di questo tipo di contratto.

Studio Associato Faggiotto Samorè – viale Raffaello Sanzio, 42  Valverde –  0547 86414 – info@studiofaggiottosamore.it – www.studiofaggiottosamore.it.

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