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a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

In questo momento di pandemia si è fatta più marcata la differenza fra chi è dipendente pubblico e chi invece lavora in un’azienda privata, con le varie considerazioni sugli stipendi dei primi e le casse integrazioni perennemente in ritardo, con tutte le decurtazioni del caso, dei secondi.

Questo ci ha portato a voler approfondire un aspetto che in studio è ricorrente, la possibilità di poter far lavorare in aziende private i pubblici dipendenti.

La risposta è che in linea di massima l’impiego di un dipendente pubblico presso un datore di lavoro privato è vietato, salvo le poche eccezioni nelle quali la pubblica amministrazione lo autorizza espressamente, previa verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse. Salvo alcune situazioni previste come per i docenti universitari o per i lavoratori pubblici part-time al 50%, le autorizzazioni non vengono concesse.

Cosa rischia il dipendente pubblico?

“Il dipendente pubblico non autorizzato, che lavora in azienda privata, è soggetto, oltre al procedimento disciplinare che può portare anche al licenziamento, al versamento, alla propria amministrazione di appartenenza, di quanto percepito dal datore di lavoro privato. Esempio: un docente di scuola alberghiera presta la propria opera in un albergo senza la preventiva autorizzazione, percependo a fine prestazione 12mila  euro, dovrà versare una corrispondente somma alla propria amministrazione”.

studio associato Faggiotto Samorè
 
 
 

Cosa rischia il datore di lavoro privato che assume un dipendente pubblico?

“Il datore di lavoro privato che si avvale del lavoro di un dipendente pubblico non autorizzato, è soggetto al versamento di una sanzione amministrativa pari al doppio di quanto corrisposto al dipendente pubblico. Esempio: un albergatore che assume un docente di scuola alberghiera senza autorizzazione della scuola, che per la stagione lavora e percepisce 12mila euro, pagherà una sanzione di 24mila euro (previsione dell’art. 53, comma 9, D.Lgs 165/2001 e maggiore sanzione prevista dall’ art. 6, D.L. n. 79/1997). La sanzione amministrativa può essere ridotta di un terzo in base a quanto stabilito dall’art. 16 della legge 689/1981″.

La legge demanda al Ministero delle Finanze, che si avvale della Guardia di Finanza, per l’accertamento e l’irrogazione di tali sanzioni.

Ai datori di lavoro privati che vogliono instaurare rapporti di lavoro con pubblici dipendenti è opportuno rappresentare la rischiosità derivante dagli stringenti divieti di legge, pertanto a chi volesse avventurarsi in tali rapporti di lavoro consigliamo una preventiva richiesta di dichiarazione relativa agli impieghi in essere da parte del pubblico dipendente da assumere, dalla quale si possano desumere le eventuali incompatibilità.

Studio Associato Faggiotto Samorè – viale Raffaello Sanzio, 42  Valverde –  0547 86414 – info@studiofaggiottosamore.it – www.studiofaggiottosamore.it.

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